Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione culturale di carattere scientifico senza scopo di lucro diretto o indiretto denominata “Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole” in sigla “AIM”. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Essa e’ indipendente, neutrale e autonoma
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede attualmente in Bologna Via Rolandino 1 (40124) presso lo studio Monti. L’Associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia o all’Estero
Art. 3 - Scopo
L'Associazione ha i seguenti scopi:
a) Promuovere la ricerca e lo studio delle Macromolecole nei vari aspetti multidisciplinari, scientifici, tecnico-applicativi e socio-economici;
b) Favorire la diffusione delle conoscenze tra i ricercatori, i produttori, i trasformatori e gli utilizzatori dei materiali polimerici;
c) Stabilire relazioni e rapporti culturali con gruppi aventi interesse nel campo delle macromolecole afferenti alle singole discipline con analoghe Associazioni di altri Paesi, oltre che con altre Associazioni nazionali ed enti di ricerca.
L’Associazione, per raggiungere questi scopi, si avvarrà dei seguenti mezzi:
1) organizzazione di Convegni nazionali e internazionali dedicati alla scienza delle macromolecole nei suoi vari aspetti;
2) riunioni, seminari ed incontri stimolando in particolare quelli interdisciplinari;
3) commissioni per lo studio di problemi specifici;
4) realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico;
5) tutti quei mezzi e strumenti che gli organi sociali riterranno più opportuni.
È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà partecipare quale
socio di altri circoli, enti e/o associazioni, società ecc.. aventi scopi analoghi.
Art. 4 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 5 – Soci
I Soci si distinguono in :
- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari
- soci sostenitori
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.
Possono diventare soci ordinari “individuali” i cittadini italiani o stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e dimostrino interesse agli scopi dell’Associazione .
Possono diventare soci ordinari “collettivi” gli Enti, Istituti Universitari, le società, le Associazioni scientifiche che siano interessate allo sviluppo della Scienza delle macromolecole e delle sue applicazioni.
Sono soci “onorari”, individuali o collettivi come sopra definiti, chi o coloro che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività e/o per meriti acquisiti nei confronti dell’associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. I soci onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa annua.
Sono soci “sostenitori” coloro che versino una quota associativa annuale di particolare entità, quale definita dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci devono condividere le finalità dell'Associazione, contribuendo all'attività dell'Associazione anche mediante versamento in denaro di una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo (esclusi i soci onorari).
La domanda di Associazione, che prevede implicitamente l’accettazione senza riserva del presente Statuto, deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che delibera in proposito.
In caso di soci collettivi, la domanda deve contenere oltre a tutti i dati identificativi, la documentazione relativa all’organo dotato dei necessari poteri che ha deliberato la domanda e l’indicazione della persona delegata a rappresentare il socio
collettivo all’interno dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione e provvede alla comunicazione dell’accettazione al socio, il quale dovrà a sua volta provvedere nel termine di 30 giorni al versamento della quota associativa annuale, pena la mancata ratifica
dell’ammissione . L’eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all’interessato in forma scritta.
In caso di rigetto, l’interessato può inoltrare la propria domanda di Associazione
all’Assemblea dei Soci, che delibera in proposito.
I soci dell’associazione dovranno risultare da apposito libro, vidimato e tenuto secondo le regole previste dal Codice Civile in materia di società commerciali, con indicati i dati identificativi, il loro indirizzo o recapito di posta elettronica, fax e quant’altro necessario per la regolare convocazione dell’Assemblea. I soci sono obbligati a comunicare all’Associazione le variazioni dei suddetti dati indispensabili per la regolare convocazione delle assemblee ed altre comunicazioni previste dallo statuto o dall’eventuale regolamento.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione.
È espressamente esclusa la previsione di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione. I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. In tal caso la quota associativa è comunque dovuta per l’intero anno solare a prescindere dalla minor durata dell’appartenenza ad associato. Le dimissioni da socio devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo ed hanno efficacia immediata.
I soci che non avranno presentato le loro dimissioni con lettera raccomandata entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l’anno successivo e pertanto saranno tenuti al versamento della quota associativa
annuale.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.
Le quote annuali devono essere pagate entro il 31 gennaio di ogni anno nell’entità e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il socio non in regola con il versamento delle quote associative non ha diritto di voto.
Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
a) dalle quote associative;
b) da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
c) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
d) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
e) da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo;
f) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione
Art. 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vice –Presidente;
e) il Segretario Amministrativo-Tesoriere;
f) il Revisore dei Conti (se nominato).
Le cariche sociali di cui alle lettere da a) a e) sono gratuite; e’ previsto il solo rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone - anche membri del Consiglio Direttivo stesso per l'espletamento di particolari incarichi.
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata, al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso di convocazione contenente data, ora e luogo sia della prima che della eventuale seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima, e ordine del giorno.
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La raccomandata verrà inviata all’indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica cui l’avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.
Nel caso in cui l'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci. In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri tre soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui rendiconti economico e finanziari e sui bilanci preventivi, nonché sulle relazioni al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente in sede di atto costitutivo;
c) eleggere il Revisore dei Conti e stabilirne il compenso;
d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:
a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, vidimato e tenuto secondo le regole previste dal Codice Civile in materia di società commerciali, un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, eventualmente corredati dei rendiconti economico finanziari e i bilanci preventivi, devono essere messi a disposizione dei soci entro un mese dalla data della riunione presso la sede legale e vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro messa a disposizione a favore dei soci che ne vogliano prendere visione.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione ed i rappresentanti di soci collettivi. Le candidature possono essere presentate in anticipo dai soci, e fatte conoscere ai soci con i mezzi più idonei. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. I Consiglieri che perdano la qualità di socio o di rappresentante di soci “collettivi” decadono automaticamente dal Consiglio, il quale procede alla cooptazione ai sensi del penultimo comma del presente articolo. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, salvo che per il primo mandato essendo lo stesso demandato all’Assemblea in sede di atto costitutivo, e il Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote associative annuali , di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
d) deliberare sull'esclusione dei soci;
e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
g) distribuire le mansioni e gli incarichi attribuendone i relativi poteri ai membri del Consiglio stesso, nominando obbligatoriamente il Segretario Amministrativo–Tesoriere dell’Associazione
h) nominare il Comitato scientifico
i) provvedere alla erogazione di borse di studio su proposta del Comitato scientifico, se eletto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata - anche a mano - fax o e-mail inviati o consegnati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice-Presidente o dal più anziano d'età dei presenti. Spetta al Presidente la nomina del Segretario. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, vidimato e tenuto secondo le regole previste dal Codice Civile in materia di società commerciali, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi il Segretario dell'adunanza onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale. Nei casi di cessazione o sospensione di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare il suo sostituto sino alla prima assemblea successiva cui spetta la nomina. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’assemblea, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio per il quale dovrà essere immediatamente convocata una apposita Assemblea dei soci.
Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione
Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Il Segretario–Amministrativo-Tesoriere dell’Associazione
Al Segretario–Amministrativo-Tesoriere è affidata la responsabilità amministrativa e contabile della Associazione, con particolare riguardo alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e alla cura della parte gestionale dell’Associazione specie in merito ai rapporti con i soci ed alla tenuta del relativo libro soci.
Art. 13 – Il Revisore dei Conti dell’Associazione
L’assemblea dei soci può nominare un Revisore contabile, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio; il Revisore contabile resta in carica per tre esercizi. Allo stesso spetterà la redazione di apposita relazione da sottoporre all’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.
Art. 14 - Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico aventi funzioni consultive e di indirizzo.
Il Comitato Scientifico, costituito da personalità di eccellenza nelle materie di interesse dell’Associazione, resta in carica tre esercizi e suoi membri possono essere rinominati.
Art. 15 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti , se nominato.
Art. 16 - Scioglimento
L’eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione della Associazione e nominerà uno o più liquidatori, attribuendone i poteri.
Art. 17 – Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’ Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
Art. 18 - Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.
Art. 19 - Clausole finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.